Perché associarsi all’Istituto
Associarsi all’ICS vuol dire credere nella forza di una rete virtuosa capace di valorizzare la propria Terra d’appartenenza e le proprie eccellenze in campo culturale ed artistico,
credere nella forza propulsiva e vitale della cultura in ogni sua declinazione e nella grande risorsa della condivisione e della compartecipazione alla base della crescita sociale e collettiva.
Richiedi l’adesione
- Scarica il modulo di adesione
- Compila il modulo
- Invia il modulo compilato a info@istitutoculturasalentina.it
Modalità di ingresso dei soci
Art. 1 – Può essere socio qualsiasi cittadino italiano o straniero che non abbia subito condanne penali.
Art. 2 – L’aspirante socio deve essere presentato da un socio, il quale cura la domanda d’ammissione predisposta dall’Associazione e disponibile presso la sua segreteria, facendola seguire da un breve curriculum vitae.
Art. 3 – La domanda d’ammissione dell’aspirante socio deve essere consegnata dal socio presentatore al Segretario.
Art. 4 – Qualora non coincida con altra riunione ufficiale, l’ultimo venerdì di ogni mese il Segretario convoca il direttivo stesso per la valutazione delle domande di ammissione degli aspiranti soci.
Art. 5 – Il direttivo, dopo attenta valutazione, vota a maggioranza dei presenti l’ingresso dell’aspirante socio o il rigetto della domanda. Nel caso in cui i componenti del direttivo siano pari, il voto del Presidente vale doppio. In ogni caso, le determinazioni del direttivo circa l’idoneità dell’aspirante socio sono insindacabili e discrezionali.
Art. 6 – Nel caso in cui la domanda dell’aspirante socio nella votazione non raggiunga la maggioranza dei presenti del direttivo è concesso all’aspirante socio di ripresentare la domanda stessa, tuttavia non prima di sei mesi dalla comunicazione della non ammissione.
Art. 7 – Le disposizioni dell’art. 6 possono essere derogate, su istanza motivata al direttivo, esclusivamente dal Presidente, il quale quindi può richiedere per l’aspirante socio non ammesso una nuova votazione prima che decorrano i sei mesi. Tale deroga è possibile solo una volta rispetto al singolo aspirante.
Art. 8 – Entro 30 giorni dalla votazione della domanda d’ammissione dell’aspirante socio, è cura del Presidente informare con comunicazione formale l’esito delle volontà del direttivo circa l’ammissione o meno dell’aspirante socio.
Art. 9 – Entro 15 giorni dalla comunicazione del Presidente di cui all’art.8, il socio, a pena di decadenza, deve versare al Tesoriere la quota annuale di partecipazione al sodalizio. Tale quota deve essere versata inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno. È onere del socio regolarizzare la sua posizione contributiva. La morosità è causa di decadenza dalla qualità di socio.